martedì 7 novembre 2006

dopotutto mi resta solo un dubbio .........


.......ma visto che i carabinieri vanno sempre in servizio in coppia
al cellulare non potrebbe rispondere quello che non guida?????



se volete capire meglio leggetevi lo scambio di mail che riporto qui sotto

baci baci baci
paola



buongiorno :)
parto da un episodio per chiedervi un chiarimento

questa mattina mi sono fermata al solito bar a fare colazione
mentre parcheggio (a pettine)
di fianco a me sta iniziando la sua retromarcia
una delle vostre macchine
con dentro due carabinieri
....... che avrebbero potuto essere i miei figli
(ma questo naturalmente non c'entra nulla :))
il carabiniere alla guida stava telefonando
siccome è una bellissima giornata di sole
e io mi sentivo particolarmente allegra
allargo le braccia ..... sfodero il mio migliore sorriso
e dico "no .... il telefonino no"
il collega a lato passeggero
con un'espressione tra il sorpreso per il fatto che mi fossi permessa di sottolineare la cosa
e forse l'arrabbiato .... mi risponde serissimo"è servizio signora"
un po' delusa dall'ennesima volta in cui non riesco ad entrare in dialogo sereno con l'arma
(ma perchè siete sempre così sulla difensiva .......... anche di fronte a un sorriso)
rispondo che stavo scherzando ed entro a fare colazioneora ......

a voler fare una battuta vi chiederei se posso usare anche io
il cellulare senza auricolare quando è per servizio
(e mi capita spessissimo)

seriamente vi chiedo
davvero potete usare il cellulare senza auricolare se è per ragioni diservizio????
(ma poi ve lo forniscono l'auricolare di servizio????? )
credetemi .... non ho nessun intento polemico
solo quello di colmare la mia immensa ignoranza
(del resto non si può sapere tutto :) )

grazie per la vostra risposta :)
paola s


Signor Savigni,
in merito alla Sua richiesta informativa Le riportiamo l'art. 173 del Codice della Strada:

Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

Cordialità

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei CarabinieriComando Generale dell'Arma dei CarabinieriPiazza Bligny, 2 - 00197 ROMATelefono 06.8098.2935
Videotelefono ed SMS 06.8073.679


grazie della risposta :)

quindi mi pare di capire che non è importante la ragione della telefonata
ma il tipo di veicolo che si sta guidando
sono un po' perplessa :-/
nel senso che messa così credo sia sottovalutata
la preziosa opportunità educativa :)

ma cosa si intende per trasporto di persone per conto terzi???

grazie e buon w.e.
paola s.


Signora Savigni,

Le rappresentiamo che la destinazione e l’ uso dei vicoli sono disciplinati dal Titolo III – Sezione II – del Codice della Strada che comprendere gli articoli dall’82 al 92.

Le riportiamo l'art. 82 del C. d.S. che disciplina in generale la destinazione e l’uso dei veicoli:

Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Può consultare le altre norme del C.d.S., tramite il seguente link
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Servizi/Lex/CodiceStrada/ del sito internet ufficiale dell’Arma ei Carabinieri.
Cordialità
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei CarabinieriComando Generale dell'Arma dei CarabinieriPiazza Bligny, 2 - 00197 ROMATelefono 06.8098.2935
Videotelefono ed SMS 06.8073.679
Fax 06.8098.2934
www.carabinieri.it


grazie ancora delle risposte
e scusate se ne approfitto ancora

mi pare quindi di aver capitoche quando l'art. 173 al comma 2 si riferisce
"al trasporto di persone per conto terzi"
si riferisce ai soli punti "b" e "c" del comma 5dell'art. 82
e non anche la punto "a" dello stesso comma
che mi pare si riferisca alle auto che io posso normalmente prendere a noleggio
o che sempre più spesso le aziende acquisiscono
per la mobilità dei propri dipendentivi

ringrazio in anticipo per la risposta che gentilmente mi darete
paola s




Signora Savigni,
la disposizione prevista dall’art. 173 del C.d.S. relativa al “al trasporto di persone in conto terzi" si riferisce ai punti "b" e "c" del comma 5 dell’art. 82 del C.d.S..
Cordialmente

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